Documenti, dogane e visti per andare in Francia

Informazioni su come ottenere un visto per soggiornare in Francia e sulle procedure doganali

Puoi consultare le informazioni relative alle misure relative ai viaggi in Francia e alle misure sanitarie di contenimento del Covid-19 a questa pagina: Informazioni e aggiornamenti Coronavirus: la situazione in Francia

Per domande sui visti e sui documenti necessari per recarsi in Francia occorre rivolgersi direttamente all'Ambasciata di Francia a Roma.

Dal 2007, il Consolato Generale di Francia a Milano non è più competente in materia di visti.

Le domande sui visti e i documenti necessari per recarsi in Francia devono essere poste presso la Sezione consolare dell'Ambasciata di Francia a Roma:

Ambasciata di Francia

Section consulaire - Service des Visas
Via Giulia, 251
00186 ROMA
Tél. : (+39) 06 68 60 15 00 Fax : (+39) 06 68 60 13 39
E-mail : consulat.rome-amba@diplomatie.gouv.fr
Site internet :www.ambafrance-it.org (Link esterno) / Services consulaires / Visas.

In linea generale

Tutti gli stranieri che desiderano entrare in Francia devono presentare alla frontiera i giustificativi richiesti per legge e inerenti al motivo del soggiorno, ai mezzi di sussistenza e alle condizioni d’alloggio.

Di norma, salvo dispense particolari, è necessario un visto. Questo deve essere richiesto prima della partenza presso l’Ambasciata o il Consolato francese di competenza nel Paese di residenza del richiedente. Il tipo di visto necessario per entrare in Francia dipende al tempo stesso dalla durata e dai motivi del soggiorno, salvo casi particolari:

  • per soggiorni inferiori o uguali a 90 giorni (3 mesi), il visto da richiedere è un visto per soggiorni brevi detto “visto Schengen”. Questi visti possono essere accordati per uno o più ingressi, generalmente per motivi turistici, di lavoro o familiari. Il visto Schengen è concesso anche per periodi di formazione breve o per l’esercizio di un’attività remunerata (artisti in tournée, sportivi durante un campionato, dipendenti in trasferta, ecc.). I visti di transito permettono ai titolari di soggiornare all’interno dello spazio Schengen per periodi inferiori o pari a 5 giorni;
  • il transito da un aeroporto francese, senza uscire dalla zona cosiddetta “zona internazionale”, costituisce un caso particolare, in quanto lo straniero di fatto non accede al suolo francese e non è pertanto soggetto all’obbligo di visto, salvo eccezioni;
  • per soggiorni superiori ai 90 giorni (3 mesi), il visto da richiedere è quello per soggiorni di lunga durata, da adattare alla lunghezza della permanenza e ai motivi del soggiorno. La consegna del visto richiede, all’arrivo in Francia, la registrazione presso l’Office français d’Immigration et d’Intégration (Ufficio francese per l’Immigrazione e l’Integrazione) o, a seconda dei casi, presso la prefettura competente per il rilascio di un permesso di soggiorno.

Una volta entrato sul suolo francese, il titolare di un visto non potrà ottenere la modifica dello stesso, né un cambiamento di stato. Da notare che l’esercizio di un’attività retribuita è soggetta a specifiche procedure, che richiedono l’ottenimento di un permesso di lavoro, ancor prima del visto.

Per quanto riguarda i territori d’Oltremare, le regole applicate possono essere diverse da quelle in vigore nella Francia continentale. Il richiedente un visto dovrà specificare con precisione la destinazione richiesta e i dettagli del suo volo aereo.

Esonero dai visti

Il regolamento europeo 539/2001 esonera un certo numero di nazionalità dalla richiesta di visti per soggiorni brevi all’interno dello spazio Schengen.
A seconda dei casi saranno applicate specifiche disposizioni di diritto dell’Unione Europea:

  • i membri degli Stati membri dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (SEO) o i cittadini svizzeri non sono soggetti all’obbligo di visto d’entrata o permesso di soggiorno, indipendentemente dalla durata dello stesso;
  • i famigliari di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (SEO) o della Svizzera (coniugi, figli minorenni o a carico, ascendenti a carico) sono soggetti allo stesso regime di circolazione degli altri stranieri della loro nazionalità.

Dogane

Al vostro arrivo in Francia, alla frontiera di terra, in una stazione ferroviaria, in un porto o in un aeroporto, vi sono due distinti passaggi alla dogana, ai quali potete essere soggetti in funzione della natura e della quantità della merce che portate con voi: il filtro “verde” e quello “rosso”.

Nel primo caso, non avete nulla da dichiarare. Nel secondo, dovete dichiarare la tipologia di merce che trasportate.

Tanto all’arrivo che alla partenza dalla Francia, siete tenuti a dichiarare le somme, i titoli o i valori che portate con voi. Questa dichiarazione gratuita è da effettuarsi presso l’amministrazione doganale, che svolge controlli con la finalità di combattere il riciclaggio di capitali provenienti da traffici illeciti, in particolare dal mercato della droga.

Attenzione: potete essere soggetti a controlli sull’intero territorio nazionale francese.

Fonte: Ministère des Affaires étrangères et de la direction générale des douanes et droits indirects.